Verbale di accordo
Il giorno 28 gennaio 2004, in Arezzo,
tra
la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
e
le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono
premesso che :
- a partire dalla data del 2 febbraio 2004 Banca Etruria inizierà ad operare con il sistema informativo Cedacri;
- per la realizzazione di tutte le attività connesse alla migrazione è prevedibile presso tutte le strutture interessate un significativo impegno anche in termini temporali;
- in particolare le dipendenze dovranno svolgere in data 1 febbraio 2004 tutte le attività necessarie per rendere le postazioni di lavoro operative all’apertura del giorno successivo;
- le Organizzazioni Sindacali hanno formulato una serie di richieste al fine di agevolare l’operatività del personale chiamato a svolgere le attività di migrazione, a partire dal 1° febbraio 2004.
si conviene e concorda quanto segue:
nelle giornate del 2, 3 e 4 febbraio 2004 le filiali saranno aperte alla clientela solo la mattina con il consueto orario di sportello (di norma, dalle ore 8,20 alle ore 13,20);
nella giornata del 4 febbraio 2004 alcune filiali “con avviatore” appositamente individuate dall’azienda (fino ad un numero massimo di n.15 dipendenze) ripristineranno il normale orario di sportello, con apertura anche pomeridiana;
le altre filiali ripristineranno invece il normale orario di sportello, con apertura anche pomeridiana, a partire dalla giornata del 5 febbraio 2004;
ai dipendenti delle aree professionali che presteranno lavoro nella giornata di domenica 1/2/2004, oltre al compenso previsto dall'art.92 del CCNL 11/07/99, potrà essere riconosciuto, in alternativa al riposo compensativo, un ulteriore compenso indennitario pari alla paga oraria calcolata come all'art.91 dello stesso CCNL , per le ore lavorate, previa specifica richiesta individuale in tal senso;
durante il mese di febbraio 2004 resteranno sospese le previsioni relative alla "flessibilità" di cui al 2° comma dell'art.91 del CCNL: per cui, per le ore di prestazioni aggiuntive effettuate nel mese in questione, i dipendenti potranno pertanto optare tra il recupero secondo il meccanismo della banca ore o il compenso previsto per il lavoro straordinario;
con riferimento alle prestazioni lavorative effettuate tra l'1 ed il 14 febbraio 2004, ciascun quadro direttivo di 1° e 2° livello avrà cura di rappresentare, entro il 29 febbraio 2004, le prestazioni effettuate al di fuori dell'orario normalmente fissato per il personale della 3^ area professionale che non sia stato possibile "gestire" nei termini stabiliti dall'art. 71 del CCNL 11/07/99;
ai quadri direttivi di 1° e 2° livello, che nel suddetto periodo avranno comunicato di aver effettuato almeno 10 ore di prestazioni effettuate al di fuori dell’orario normalmente fissato per il personale della 3^ area professionale e che non sia stato possibile “gestire” nei termini stabiliti dall’art.71 del CCNL, verrà corrisposto un compenso “una tantum” di 120,00 euro lordi, da corrispondere nel mese di marzo 2004; in ogni caso tutte le prestazioni rappresentate come sopra verranno comunque considerate ai fini dell’apposita erogazione di cui allo stesso art.71, secondo i meccanismi aziendalmente adottati;
al riguardo, l’azienda si impegna ad emanare, in tempi brevi, apposita normativa interna anche al fine di rendere noti, ai sensi di quanto previsto dalle intese nazionali sottoscritte in data 16 ottobre 2002, i criteri relativi al riconoscimento dell’apposita erogazione conseguenti alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2° livello;
inoltre l’azienda valuterà concretamente la possibilità di corrispondere un’apposita uguale erogazione, anche ai quadri direttivi di 3° e 4° livello, a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo, loro richiesto durante il periodo suddetto (1/2/2004 – 14/02/2004) ed appositamente segnalato dagli stessi quadri direttivi.
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RACCOMANDAZIONE
Le sottoscritte OO.SS. chiedono fin d’ora all’Azienda un incontro, da tenersi entro il 30 giugno 2004, al fine di valutare l’opportunità di prevedere un’eventuale erogazione straordinaria “una tantum” collegata all’esito della migrazione al sistema informativo Cedacri.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti concordano che nell’ambito della normativa da emanare (entro il 31 marzo 2004) ai sensi dell’art. 71 del CCNL 11/07/99, si terrà conto del particolare impegno professionale, anche in termini temporali, richiesto ai quadri direttivi, ai fini della realizzazione della migrazione al nuovo sistema informativo, durante tutto il mese di febbraio 2004.