Circolare n. 265 del 25 ottobre 2001
Legge sullo
Sciopero
nei servizi pubblici
essenziali
Note riguardanti la proclamazione degli scioperi di categoria nel settore del credito, da parte delle strutture territoriali e aziendali.
Riferimenti
Il servizio bancario rientra nelle previsioni legislative
La Legge (art. 1, secondo comma, lett. c) include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Chi è tenuto a rispettare gli accordi
Ciò significa che tutte le aziende che non hanno questi compiti – finanziarie, banche d’affari, società di leasing, di factoring, S.I.M., S.g.r., fiduciarie, ecc. – non rientrano nelle previsioni dell’accordo e non sono soggette alla legge.
Procedure di "raffreddamento" e avvio degli scioperi
Sono confermate le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore. A titolo esemplificativo: le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, di contrattazione integrativa aziendale.
La non osservanza dei periodi di raffreddamento costituisce violazione delle regole legali e pertanto determina le condizioni per l’irrogazione di sanzioni.
Gli scioperi possono essere proclamati (rispettando l’iter previsto), solo al termine dell’eventuale periodo di raffreddamento. Quindi nel frattempo non possono essere ne proclamati, ne attuati scioperi.
Proclamazione – Revoca dello sciopero
Iter per la proclamazione.
Revoca
Tentativo di conciliazione
PRIMA
di proclamare lo sciopero è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.Gli organismi sindacali aziendali che intendono proclamare uno sciopero devono inviare l’apposito modulo di richiesta di intervento da parte della "Commissione nazionale per l’esperimento del tentativo di conciliazione in materia di sciopero" all’ABI (fax 06/67678053) o Federcasse (fax 06/48903080), alle rispettive Segreterie nazionali e, per conoscenza, all’Azienda interessata.
Per comunicazioni telefoniche il numero ABI di riferimento è 06/6767662.
Nota bene: la richiesta va avanzata anche se interessa esclusivamente lo sciopero dello straordinario.
Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta inviata alla Commissione.
Il giorno di ricezione non è computato nei cinque giorni lavorativi entro i quali "deve esaurirsi" il tentativo di conciliazione. Nel caso di ricezione oltre le ore 17.00 la richiesta si intende pervenuta il giorno lavorativo successivo. Della ricezione viene data tempestivamente conferma da ABI (o Federcasse) alle Segreterie nazionali interessate al fine di concordare la data della riunione.
Composizione della Commissione
La Commissione nazionale è composta da rappresentanti, individuati di volta in volta, di ABI (o Federcasse) e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare lo sciopero. E’ comunque in facoltà di ABI (o Federasse) e delle suddette Segreterie nazionali delegare loro rappresentanti a livello locale.
Il tentativo di conciliazione ha luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o Milano per ABI, (di Roma o locali per Federcasse). La Commissione nazionale può decidere che il tentativo di conciliazione stesso si svolga in sede locale.
Proclamazione dello sciopero
Lo sciopero deve essere comunicato almeno 10 giorni prima e per iscritto all’azienda e all’apposito ufficio competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art.8 L.146/90: Ministero del Lavoro (se riguarda più Regioni), Prefetto (della Provincia e della Regione) in relazione all’ambito territoriale interessato dallo sciopero.
La comunicazione deve contenere:
Legittimità dell’azione di sciopero
La Commissione di Garanzia ha dichiarato legittima la proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal lavoro: un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate lavorative.
Durata
""…l’arco temporale nel quale è distribuito il "pacchetto di ore" di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero deve essere contenuta al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste "franchigie") che intercorrono tra la data d’inizio (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura conciliativa."" (
delibera Commissione Garanzia del 31.5.20021)Con dichiarazione in calce all’accordo 23 gennaio 2001 (27 febbraio 2001 per BCC) le Parti si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi 45 giorni dal precedente tentativo di conciliazione.
Quindi: una nuova procedura conciliativa è obbligatoria dopo 45 giorni dall’avvio della precedente procedura.
Moratorie o franchigie
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero - se festiva – nel giorno lavorativo immediatamente successivo.
Per quanto riguarda le attività strumentali all’erogazione del servizio bancario (CED, Centri servizi e Internet), al fine di consentire che nella giornata del mercoledì tutti i servizi bancari funzionino regolarmente, per gli addetti a tali attività l’impegno a non scioperare il mercoledì comporta una anticipazione alle 17 del martedì, compensato dalla cessazione dell’impegno a non scioperare dalle 17 del mercoledì.
Le Organizzazioni sindacali hanno altresì assunto l’impegno a non proclamare scioperi le cui modalità prevedano una astensione per oltre 48 ore consecutive, e comunque tali da determinare l’interruzione del servizio per più di 4 giorni consecutivi.
Ciò significa che in caso di giorni festivi che cadano, ad esempio, di lunedì o venerdì si può proclamare solo un giorno di sciopero.
Questa regola va osservata anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi.
Nel caso di "prenotazione" di una data di sciopero effettuata da altre Organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla rappresentatività delle stesse, non è consentito proclamare altri scioperi.
Sanzioni
In caso di violazione delle norme di legge e delle procedure, sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 5.000.000 ad un massimo di 50.000.000, in queste misure sono compresi anche i permessi sindacali retribuiti che possono essere trattenuti. Le Organizzazioni Sindacali vengono sanzionate anche con l’esclusione per due mesi dalle trattative. Gli importi delle sanzioni vengono raddoppiati in caso di mancato rispetto delle indicazioni preventive della Commissione di Garanzia.
Ai lavoratori che aderiranno a scioperi che saranno giudicati negativamente dalla Commissione di Garanzia, si applicheranno
sanzioni disciplinari (ivi compresa la multa e fino alla sospensione), con esclusione delle misure di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 7 Legge n. 83 11/4/2000
……..
I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
[I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
……
Sciopero dello straordinario
L’astensione dal lavoro straordinario deve rispettare, oltre alla regola dell’esperimento preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle franchigie o moratorie.
Le regole della durata massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario, ""la cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge" (
delibera Commissione Garanzia del 31.5.2001).
Revoca dello sciopero
E’ sempre possibile revocare lo sciopero almeno 5 giorni prima della data della sua effettuazione; dopo quella data la revoca è consentita solo se è intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia, o dell’Autorità competente ad emettere l’ordinanza di cui all’art.8 della l.n.146/90.
La revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.
Una revoca non conforme a queste previsioni è sanzionata quale forma sleale di azione sindacale.
Fac simile
richiesta tentativo conciliazione
COMMISSIONE NAZIONALE PER L 'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI SCIOPERO
Luogo e data
Spettabile ABI (*)
(n. fax 06-67.67.80.53)
Spettabili Segreterie Nazionali (**)
p.c………
Azienda interessata
Oggetto: Tentativo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 23 gennaio 2001 (27 febbraio 2001 per Federcasse) per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, i sottoscritti Organismi sindacali aziendali, avendo intenzione di proclamare un'azione di sciopero, chiedono l'esperimento del tentativo di conciliazione sul/i seguente/i argomento/i oggetto della vertenza:
________________________________________________________
Organismi sindacali aziendali Firme
______________
(*) o Federcasse
(**) La richiesta di intervento della Commissione nazionale deve essere inviata tramite fax anche alle Segreterie nazionali degli organismi sindacali aziendali che intendono proclamare lo sciopero.
Fac simile
proclamazione sciopero
Luogo e data
Spettabile (
specificare Azienda…..)p.c.
Rapporti di Lavoro
Via Flavia, 6
00187 ROMA RM
(fax 06 47887277)
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, espletata e completata in data ( data ) la procedura obbligatoria di conciliazione prevista dalla Legge n. 146/90, modificata dalla Legge 83/2000 e dall’accordo di categoria del 23 gennaio 2001 (27 febbraio 2001 per Federcasse), dichiarano lo sciopero dei lavoratori del (specificare Azienda) di n. (specificare) ore, con le seguenti motivazioni:
Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Organismi sindacali aziendali Firme
______________
(*) o Federcasse
(**) in relazione all’ambito territoriale interessato dallo sciopero.